Famiglie conviventi e bambini fra nuovi diritti e doveri

Famiglie di fatto sempre più uguali a quelle sposate? Si, da oggi finalmente con l’approvazione della Legge 76/2016 il legislatore ha riconosciuto

anche ai conviventi di fatto una serie di diritti e doveri reciproci tipici del matrimonio tra i quali l’obbligo di reciproca assistenza morale ed economica.

E anche il diritto di visita e di accesso alle informazioni sanitarie personali in caso di malattia o di ricovero del convivente; la visita e le prerogative previste per il coniuge in materia di assistenza penitenziaria; il diritto all’assegnazione degli alloggi popolari, così come il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del partner e il subentro nel rapporto di locazione.

Per quanto riguarda l’affidamento e mantenimento dei figli minori in caso di separazione, già la riforma in materia di filiazione attuata e portata a termine negli anni 2012 e 2013, ha portato all’affermazione dell’unicità dello stato di figlio con equiparazione tra figli “legittimi”, figli “naturali” e “adottivi”, ora definiti semplicemente “figli”.

I figli nati da genitori conviventi hanno il diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente al pari dei figli nati in costanza di matrimonio; ciò in ragione del fatto che l’interesse del minore deve essere tutelato a prescindere dallo status del genitore.

Nel caso specifico della separazione della coppia non sposata, si tratterà di stabilire un equilibrato regime di affidamento del figlio che sarà di regola quello condiviso con un adeguato concorso al mantenimento da parte di entrambi i genitori.

In caso di scioglimento della famiglia di fatto, poiché la coppia può liberamente svincolarsi dall’unione, l’intervento del giudice è eventuale e limitato al caso in cui oltre alla coppia vi siano dei figli minori. Se a seguito della separazione tra i genitori permane un clima disteso, i rapporti con i figli potranno essere regolati privatamente.

Peraltro è preferibile sempre far ratificare in Tribunale gli accordi presi dai genitori in modo da rendere vincolanti le pattuizioni, con maggiori garanzie per i figli.

Laddove i genitori non riescano a trovare un accordo in merito alla gestione delle relazioni con i figli, ciascuno di essi potrà ricorrere al Tribunale del luogo in cui risiedono i figli; di conseguenza, sarà l’Autorità Giudiziaria a stabilire la misura dell’assegno di mantenimento, il diritto di visita, l’affidamento e l’assegnazione della casa familiare al genitore che vi rimarrà a convivere con i figli indipendentemente dal titolo di proprietà dell’immobile.

a cura dott.ssa Debora Di Carlo
avvocato