Il diritto dei figli di sognare…

I sogni aiutano a vivere meglio: questo vale sia per i piccoli sia per i grandi.

Ed in un certo qual senso anche il nostro ordinamento giuridico protegge il diritto di sognare e di seguire i propri sogni.

Secondo il codice civile vigente, entrambi i genitori hanno obblighi e diritti dei confronti dei figli e così anche i figli hanno dei diritti e dei doveri in rapporto ai propri genitori.

L’art. 147 cc impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

In base al disposto dell’art. 315 bis cc il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Assistere moralmente e rispettare le aspirazioni dei figli, ascoltare i giovani dai 12 anni rispetto al loro pensiero, alle loro scelte e ai loro punti di vista vuole anche dire comprendere e sostenere la prole nella realizzazione dei propri sogni.

L’obbligo di mantenimento dei genitori non è solo di natura alimentare: vi rientrano le varie attività utili per lo sviluppo psico-fisico del ragazzo, la formazione del suo senso civico e la coscienza sociale, oltre agli aspetti relativi al grado culturale. Ci si riferisce in particolare anche ad aspetti affettivi e relazionali e aspetti cognitivo-formativi.

Suddetto obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, il figlio sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cassazione civile, sentenza n. 32529/2018).

Tuttavia, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo (…) se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Corte di Cassazione civile n. 17183/2020).

Se è vero dunque che l’ordinamento giuridico riconosce un diritto dei figli di sognare”, tuttavia questo diritto è calmierato dal dovere degli stessi figli di adoperarsi per il bene della famiglia e dei genitori, fino a sacrificare eventualmente le proprie più alte aspirazioni.

Eleonora Colombo
dottore di ricerca in diritto processuale penale
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