“Le persone possono dirti di tenere la bocca chiusa, ma non possono impedirti di avere un’opinione. Anche se si è ancora molto giovani, non dovrebbero impedirci di dire quello che pensiamo.” Anna Frank
L'ONU e i diritti dei minori
Nel 1989 l’Assemblea Generale dell’ONU redige la Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che costituisce il primo documento internazionale che si occupa unitariamente dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali dei minori di anni 18.
Per approfondire puoi leggere Ministero della Salute - Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Pubblicazioni - Amnesty International Italia

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Per la prima volta il minorenne viene visto non solo come un soggetto bisognoso di tutela ma anche come persona con desideri e aspettative proprie meritevoli di tutela.
La Convenzione ad oggi è stata ratificata da 196 Paesi tra i quali l’Italia, che ha recepito quest’ultima con la legge n. 176 del 27 maggio 1991.
I principi della Convenzione
I 4 principi fondamentali della Convenzione sono:
- Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
- Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
- Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 4): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione internazionale.
- Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. L’ascolto deve essere assicurato in tutti gli ambienti di vita del minore: dalla famiglia alla scuola, dal gioco alle attività ricreative, sportive e culturali, alle comunità nelle quali è accolto, dall’ambito giudiziario alle cure sanitarie. Affinché i bambini e i ragazzi possano esprimersi, i processi di ascolto e partecipazione devono essere a loro misura, rispettosi delle loro opinioni.
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La formula delle 3P
I diritti tutelati sono riassumibili nella “formula delle 3P”, dalle iniziali dei termini inglesi protection, provision, partecipation (Protezione, assistenza, partecipazione).
Il primo gruppo (protection) tiene conto dello stato di minorità del bambino e riguarda tutti i diritti legati alla protezione (da abusi, sfruttamenti, negligenze).
Il secondo gruppo (provision) riguarda il diritto di nascere e crescere in modo sano, di aver assicurati tutti gli elementi base per la sopravvivenza.
Il terzo (partecipation) contempla i diritti per la promozione del bambino come cittadino, quali il diritto all’espressione, alla partecipazione, alla libertà di pensiero e associazione.
Per garantire il rispetto dei diritti enunciati nella Convenzione è stato istituito un Comitato Onu sui Diritti dell’Infanzia. Il Comitato ha il compito di esaminare i progressi dei vari Stati nella messa in pratica degli obblighi sanciti dalla Convenzione.
In Italia
In ambito italiano la recente riforma del processo civile, seguendo quelle che sono le linee guida indicate dall’art. 12 della Convenzione ONU, disciplina le modalità di audizione del minore nei giudizi di separazione, divorzio e adozione prevedendo, all’art. 473 bis cpc, la necessità dell’ascolto del minore nel processo.
L’ascolto del minore è fatto dal Giudice il quale può farsi assistere da esperti e registrato con audio-video documentali ed è sempre obbligatorio per i bambini con almeno 12 anni o anche più piccoli se il giudice li ritiene in grado di comprendere le risposte che danno.
Esso viene disposto per garantire anche ai minorenni il diritto fondamentale ad essere informati e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che li riguardano.

TIZIANA MICCOLI
avvocato civilista
CONTATTI web: miccolinosenzocavasino.it
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